Statuto dell’Associazione

Pubblicato il 1 Gennaio 1985

Statuto di  Agor – Associazione per la riabilitazione dei cerebrolesi – ONLUS

 

TITOLO I Costituzione – Sede – Scopo

TITOLO II I soci

TITOLO III Gli organi sociali

TITOLO IV Il patrimonio e l’amministrazione

TITOLO V Scioglimento dell’Associazione

TITOLO VI Norma finale

 

TITOLO I : Costituzione – Sede – Scopo

Art.1 – A norma dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita un’Associazione denominata “Centro di Educazione alla Riabilitazione – AGOR Associazione Genitori – ONLUS”

Art.2 – L’Associazione ha sede legale in Verona, Via Villa 12 – 37125 QUINZANO (VR).

Art.3 – L’Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di pubblica utilità, operando nei settori dei servizi sociali di competenza regionale a norma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della Legge della Regione Veneto 15 dicembre 1982 n. 55. Essa svolge la propria attività esclusivamente nel territorio della Regione Veneto. Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà: a) promuovere iniziative di studio, ricerca e informazione sui problemi della riabilitazione dei soggetti cerebrolesi; b) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale (con esclusione dei quotidiani,) trasmissione, fil/pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente; c) gestire centri ed istituti di consulenza-terapia, direttamente o con convenzioni con terzi; d) promuovere incontri con le famiglie con un’azione di preparazione e di sostegno dei rapporti con i familiari assistiti; e) stipulare accordi, convenzioni con Comuni, Provincie, Regioni Enti Territoriali e Pubblici, altri organismi di volontariato e Onlus.
L’Associazione potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4 – Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell’Associazione, nonchè i rapporti fra Associazione e soci relativamente all’attività stessa.

TITOLO II : I soci

Art.5 – Sono soci tutti coloro che condividono le finalità e i programmi dell’Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell’Associazione. Possono altresì essere soci, le persone giuridiche – società, enti e organismi associativi – che hanno finalità culturali, di formazione, di assistenza sociale e ricreative affini a quelle dell’Associazione, che non perseguono fini di lucro e che collaborano con l’Associazione.
Il socio è tenuto:
all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
al versamento di una quota di ammissione e degli eventuali contributi annuali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
a collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività dell’Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali e del regolamento.
Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita della associazione. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale delibererà a maggioranza dei voti dei componenti. L’eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso potrà essere presentato appello all’Assemblea dei soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.

Art.6 – Diritti e doveri dei soci.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea.
Tutti i soci al momento dell’ammissione godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dei diritti dell’elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno libera consultabilità dei libri sociali.

Art.7 – La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione.
Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell’Associazione e non collabori con essa (prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell’Associazione) o non abbia versato i contributi annuali di cui all’art.5. L’esclusione del socio è deliberata dall’assemblea dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali, dello statuto e dei regolamenti. Prima dell’esclusione al socio debbono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l’assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali deduzioni. I soci receduti, decaduti esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all’Associazione, come pure gli eredi del socio defunto non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III : Gli organi sociali

Art.8 – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l’Organo di Revisore dei Conti.

Art.9 – L’Assemblea è composta dai soci iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento dei contributi di cui all’art.5. Il socio può delegare un altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo – mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale 10 giorni prima della data fissata per la riunione e con lettera da inviare ai soci – almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci. In casi di urgenza il termine predetto può essere ridotto fino a tre giorni. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione – da effettuarsi non prima del giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione – qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto. Per le deliberazioni relative alla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Spetta all’Assemblea: approvare i programmi generali dell’Associazione; approvare il bilancio annuale; eleggere il Consiglio Direttivo; eleggere l’Organo di Revisione Contabile; deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli Amministratori; deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo e da un numero di soci non inferiore al 10% dei soci. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Le votazioni dell’Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri soci dell’Associazione. I membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Prima dell’elezione l’Assemblea determinerà il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all’Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio designa fra i propri membri un Amministratore, che assume la responsabilità della tenuta dei libri sociali e di sovraintendere alla conduzione amministrativa dell’Associazione in esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme del mandato, secondo quanto previsto dagli artt.18 e 19 del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due membri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata. Il Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri, compreso il Presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dall’Assemblea dei soci, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci dell’Associazione.

Art.11 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo per una egual durata di cinque anni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente lo sostituisce il consigliere più anziano di età.
Per gli atti di straordinaria amministrazione assunti in via di urgenza il Presidente ha l’obbligo di sottoporli per la ratifica al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data del provvedimento.

Art.12 – L’Organo di Revisione Contabile il quale può essere, a scelta dell’assemblea monocratico o collegiale è eletto dall’Assemblea, anche fra non soci dell’Associazione. Dura in carica cinque anni ed ha gli stessi compiti dei Revisori dei Conti dei Comuni previsti dalle vigenti leggi.

TITOLO IV : Il patrimonio e l’amministrazione

Art.13 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1)dai versamenti delle quote annuali dei soci;
2)da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni;
3)dai contributi degli Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
4)da ogni altro provento conseguito dall’Associazione.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. i versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Alla data di approvazione del presente Statuto il patrimonio dell’Associazione è così costituito:
– Disponibilità bancarie presso Banca Popolare di Verona B.S.G.S.P. dipendenza di Quinzano £ 36.667.671; BI Pop – Sede Centrale di Verona £ 1.105.180 per lire 15.326.574 presso l’Ufficio Postale di Quinzano; saldo di cassa: £ 6.551.400.

Art.14 – L’esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, che delibererà ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanza di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus direttamente collegate con lo stesso Ente. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V : Scioglimento dell’Associazione

Art. 15 – L’Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall’Assemblea dei soci. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad enti aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione, indicati espressamente dall’Assemblea nella deliberazione di cui al comma precedente dopo sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n.662, nonché ai sensi degli articoli 27 e 31 del codice civile, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. L’Assemblea procederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 16 – Clausola di salvaguardia.
La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’uso dell’acronimo ONLUS negli atti dell’Ente sono subordinati all’iscrizione all’anagrafica unica delle Onlus prevista dall’art. 11 del D.lgs. 4/12/1997 numero 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

TITOLO VI : Norma finale

Art.17 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di cui al titolo II, capi I e II nel libro primo del Codice Civile, nonchè le norme speciali sulle associazioni riconosciute senza fini di lucro e con finalità di pubblica utilità.